Nulle le multe a mezzo photored senza delibera di autorizzazione di giunta comunale.

La multa irrogata all’automobilista passato con il rosso al semaforo accertata tramite apparecchio PhotoRed F17A, è nulla se l’impianto semaforico è installato senza previa delibera di autorizzazione della Giunta Comunale. Il principio che è stato sancito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 21847 dell’11 novembre 2005, sembra ormai essere diventato pacifico a giudicare dalle successive decisioni di molteplici giudici di merito. Infatti i giudici  accogliendo i ricorsi avverso i verbali di sanzioni amministrative in ossequio all’assunto della Cassazione, stanno annullando le multe elevate agli automobilisti poco rispettosi delle segnalazioni di cui all’art. 146 del Codice della Strada (violazione della segnaletica stradale), dopo aver constatato l’assenza della relativa delibera del Comune in cui è installato l’impianto semaforico che dispone sia l’installazione che l’indicazione delle strade dove è posizionato l’impianto stesso. Con la sentenza del 2005, la Corte respingeva il ricorso del Comune di Caserta contro la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato la nullità del verbale così come redatto dagli Agenti di Polizia Municipale, in riferimento ad un impianto semaforico installato senza la dovuta autorizzazione comunale, preventivamente disposta con delibera di Giunta Comunale. Infatti la delibera esprime la volontà amministrativa dell’Ente Locale di procedere all’installazione di impianti  semaforici indicandone le strade dove devono essere posizionati, ed attestando anche la sussistenza del Decreto ministeriale di omologazione: altro requisito essenziale di legittimità della procedura di che trattasi. La necessità della verifica in via giudiziale della correttezza procedurale messa in atto dal Comune, deriva oltreché dalla richiesta dei ricorrenti: ovvero gli automobilisti multati che chiedono l’esibizione in giudizio della delibera autorizzativa, anche dalla esigenza del vaglio giudiziario  circa la legittimità dell’iter amministrativo che il Comune deve porre in essere per l’esercizio corretto del proprio potere di regolamentazione nello svolgimento della vita sociale nel territorio di competenza. Infatti la delibera è un tipico atto normativo espresso da un organo collegiale, qual è la giunta comunale; tramite la quale si esplicita l’indirizzo politico-amministrativo di natura programmatica dell’Ente locale su tutto ciò che avviene sul proprio territorio. Quindi in sede di giudizio di opposizione avverso la notifica di un verbale di multa per violazione dell’art. 146 del Codice della Strada, il ricorrente deve chiedere che il Comune di che trattasi, esibisca in giudizio la delibera di autorizzazione alla installazione. E’ bene chiarire che non vale l’esibizione di una determina dirigenziale che dispone l’istallazione dell’impianto semaforico stesso, in quanto è diversa la natura giuridica di una delibera da quella di una determina dirigenziale. Infatti con la determina il dirigente di un ente dà esecuzione all’atto di indirizzo politico ricevuto dall’organo di governo comunale. Ciò in virtù della separazione tra attività politica e quella amministrativa, prevista dall’art. 97 della Costituzione. In altri termini gli organi di governo di  un ente danno gli indirizzi politico-amministrativi che la dirigenza attua dal punto vista gestionale, assumendone le relative responsabilità anche in relazione all’uso corretto delle risorse finanziarie dell’ente, ed agli impegni assunti verso i terzi, in nome e per conto dell’Ente Locale. La necessità della presenza di una preventiva delibera autorizzativa dell’impianto semaforico installato sul territorio comunale- prima del suo effettivo esercizio- ai fini della legittimità amministrativa e quindi della validità delle multe comminate agli automobilisti, è stata sancita sia dal Giudice della suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 2005, che a seguire da svariati giudici. Di seguito se ne riporta l’elenco in ordine cronologico di pronuncia. Giudice di Pace di Carinola del 16/12/2005; Tribunale S. Maria Capua Vetere n. 1732/2014; Giudice di pace di Torino n. 3341/2019; di Ivrea del 24/9/2020;  di Alessandria con ben tre sentenze tutte sulla stessa falsariga: n. 427, 428 e 429; depositate rispettivamente il 7- 10- e 17 novembre del 2020. Il magistrato onorario di Alessandria in particolare, ha ricostruito in maniera precisa i requisiti di correttezza e legittimità che deve possedere il procedimento sanzionatorio. Infatti il Comune chiamato in causa in sede di giudizio di opposizione a sanzione amministrativa di multa, deve esibire la delibera autorizzativa. La necessità di detta produzione dimostra che grava sull’ente locale l’onore di dimostrare la correttezza e legittimità dell’agire amministrativo, e di conseguenza del procedimento sanzionatorio. In questo modo si  rende di fatto possibile la verifica giudiziale della corretta gestione dei poteri propri dell’ente territoriale. In conclusione il Comune convenuto in giudizio ha l’onere di fornire la prova del titolo legittimante la procedura di accertamento e contestazione del verbale opposto. Senza il deposito di detta prova-delibera di autorizzazione all’installazione approvata dalla Giunta Comunale- i verbali sono da annullare.

Fonte foto: GenovaToday


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