di Pino Napolitano – L’articolo 4, lettera c), e l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché il disciplinare del prodotto «Mozzarella di Bufala Campana DOP», devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che dispone che l’attività di produzione della «Mozzarella di Bufala Campana DOP» abbia luogo in spazi esclusivamente destinati a detta produzione, sia pure dentro uno stesso ed unico stabilimento, e nei quali siano vietati la detenzione e lo stoccaggio di latte proveniente da allevamenti non inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP) «Mozzarella di Bufala Campana», se tale normativa costituisce un mezzo necessario e proporzionato per salvaguardare la qualità del prodotto o per assicurare il rispetto del disciplinare di detta DOP, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (Corte giustizia Unione Europea Sez. IX, 17/10/2019, n. 569/18). FONTE: passiamo.it , per gentile concessione.
Registrati
Benvenuto! Accedi al tuo account
Forgot your password? Get help
Privacy Policy
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.