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L’URP ti informa – Ticket ed esenzioni

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L’URP TI INFORMA

Si consiglia la gentile utenza di effettuare le prenotazioni per le visite specialistiche di controllo, in tempo utile. Ad es. se una visita oculistica viene effettuata a fine settembre con controllo a marzo, è bene che stesso a settembre si faccia la prenotazione.

 

Ticket ed Esenzioni (A cura della Dottoressa Angela Silvestre)

1.Esenzioni per reddito – (legge 24.12.1993 n. 537 e s. m. e i.) – codice E

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali (  disoccupazione, mobilità e/o cassa integrazione , i titolari di assegno sociale o di pensione minime ecc.)   danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali e per le prescrizioni farmaceutiche .

Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all’anno precedente. Esso è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE.

Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico. Per familiari a carico si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il termine disoccupato è riferito al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento,

dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto

all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Le indicazioni di cui sopra – e quindi anche la procedura per accedere al riconoscimento

del diritto all’esenzione – si applicano anche ai cittadini temporaneamente dimoranti che

abbiano ottenuto l’iscrizione temporanea nell’elenco degli assistiti di una ASL della Regione Campania (intesa Stato-Regioni del 8.05.2003 rep. 1705).

ESENZIONE PER MOTIVI ECONOMICI ( REDDITO)

In particolare, in base a quanto previsto dalla Legge 537/1993 e successive modificazioni (art. 8, comma 16) hanno diritto a tale tipo di esenzione i cittadini che appartengono alle categorie di seguito elencate.

Categorie di esenti

  • Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro (CODICE E01)
  • Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E02)
  • Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico (CODICE E03)
  • Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant’anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (CODICE E04)
  1. B.

Nello specifico, si chiarisce, in relazione al codice E02, che possono godere dell’esenzione solo coloro che non svolgono più un’attività di lavoro dipendente, sono iscritti all’Ufficio dell’Impiego in attesa di nuova occupazione, ed abbiano un reddito complessivo familiare inferiore a 8.263,31 euro se sono soli, 11.362,05 se hanno il coniuge, ed ulteriori 516,36 euro per ogni figlio a carico.

Questo significa che chi non ha mai lavorato, o ha svolto attività di lavoro autonomo, non ha diritto all’esenzione.

Per quanto riguarda i pazienti con codice E10 (cioè reddito complessivo non superiore a 13 mila euro), E18 (cioè cittadini trapiantati d’organo con reddito lordo non superiore a 36.151,98 mila euro, limitatamente ai farmaci necessari per le proprie patologie), i certificati di esenzione valgono fino al 30 settembre dell’ anno successivo a quello cui si riferisce il reddito . Per cui non devono presentare alcuna richiesta di rinnovo fino alla scadenza.

Per il codice E07 (cioè gli extracomunitari iscritti al Servizio Sanitario con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico o umanitario), infine, il certificato di esenzione vale per tutto il periodo in cui sussiste il diritto.

 2.Esenzioni per invalidità – (D.M. 1.02.1991; legge 289/90; legge 482/68 e s. m.; legge

210/92;) codici G, L, S, C, N.

Il riconoscimento di una invalidità garantisce il diritto all’esenzione per alcune o per tutte le

prestazioni specialistiche. Lo stato ed il grado di invalidità devono essere accertate dalla competente

Commissione medica della Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito. L’accertamento

costituisce condizione necessaria per il rilascio dell’attestato di esenzione.

Le indicazioni di cui sopra si applicano anche ai cittadini temporaneamente dimoranti

che abbiano ottenuto l’iscrizione temporanea nell’elenco degli assistiti di una ASL della Regione

Campania (intesa Stato-Regioni del 8.05.2003 rep. 1705).

  1. Esenzioni per gravidanza – adozioni – ( D. M. 10.09.98; D.P.C.M. 28.11.2003) – codici M ,I.

Sono altresì esenti dalla partecipazione alla spesa, ai sensi del DPCM 28.11.2003, anche le

prestazioni medico specialistiche, psicoterapeutiche, di indagine diagnostica sui minori e sulle

famiglie adottive e affidatarie (certificati di idoneità all’affidamento ed all’adozione di minori ai

sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184).

Inoltre, si precisa che il D.M. 17.03.2008 ha introdotto il codice M52 per ulteriori prestazioni in

gravidanza erogate al personale navigante.

  1. Esenzioni per malattie croniche e rare – D.M. 329/99; D.M. 296/01; D.M. 279/01 – codici 0, R.

Per richiedere il codice di esenzione per patologia cronica e malattie rare bisogna avere un requisito reddituale del nucleo familiare ( reddito complessivo) non superiore a Euro 36.151,98, riferito all’anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni ( decreto n.51 del 31.5.2013)

Dal 1 Gennaio 2015, la Regione Campania ha introdotto le seguenti modifiche:

( ai sensi del decreto n.141 del 31.10.2014 della regione Campania, cosi come modificato dal decreto n.32 del 30 marzo 2015)

Nuovi codici di esenzione per reddito:

– Esenzione E10 : Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro lordi/annuo. Sono esentati dalla partecipazione alla quota fissa sulla ricetta per la farmaceutica e sono esonerati dalla quota fissa regionale per le prestazioni.

– Esenzione E11 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di tre persone con un reddito complessivo non superiore a 18.000,00 euro lordi/annuo

– Esenzione E12 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di quattro o cinque persone con un reddito complessivo non superiore a 22.000,00 euro lordi/annuo

– Esenzione E13 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare composto di oltre cinque persone con un reddito complessivo non superiore a 24.000,00 euro lordi/annuo

– Esenzione E14 : Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso fra 36.151,98 e 50.000,00 euro lordi/annuo; codice da utilizzare solo se il paziente , oltre le condizioni reddituali, sia in possesso di codici di esenzione per patologia e/o malattia rara e/o condizione

– Esenzione T14 : Prestazioni a favore dei minori affidati alle Case Famiglia e Comunità Alloggio a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori.

I suddetti codici ( E11, E12, E13, E14) danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione alla farmaceutica negli stessi limiti ed importi previsti dalla E10 ed esenta i soggetti aventi diritto dalla compartecipazione delle quota aggiuntiva di euro 10,00

 

Esenzione E18 : Cittadini trapiantati d’organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro , limitatamente ai farmaci strettamente correlati alle proprie patologie.

Esenzione E07 : Cittadini extracomunitari iscritti al SSN con permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico od umanitario, che dà diritto alla esenzione sulla compartecipazione alla spesa farmaceutica, sulla specialistica ambulatoriale e sull’accesso si Pronto Soccorso per un periodo di sei mesi dal rilascio.

Riduzione della quota fissa regionale ad euro 5,00, sulle richieste di prestazioni per visite ed esami, per i soggetti, al di sopra dei sei anni e al di sotto dei 65 anni di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito inferiore annuo lordo di euro 36.151,98 (Codice E00). A tale quota, naturalmente, va aggiunta quella al relativo ticket previsto per gli esami e/o visite.

Eliminazione della quota regionale di euro 25,00 sulla compartecipazione all’accesso al Pronto Soccorso non seguito da ricovero ( codici bianchi) . Resta da pagare , in questi casi, la quota di euro 25,00 previsti dalla finanziaria nazionale del 2007

 I cittadini in possesso di esenzione E01 e di esenzione per patologia, hanno diritto all’esenzione ticket sui farmaci strettamente legati alla patologia. In questo caso il medico appone, oltre la sigla dell’esenzione della patologia, anche quella della E01 sulla ricetta del S.S.R .

In regione Campania gli esenti per reddito ( codice E01 ) pagano euro cinque a ricetta per gli esami strumentali e del sangue. 

I cittadini in possesso di esenzione per disoccupazione ( E02 ) non pagano alcun ticket per gli esami e la quota ricetta per la farmaceutica ; pagano la differenza fra farmaco generico e di brand.

I cittadini in possesso di esenzione per patologie croniche ed invalidanti o per malattie rare, per i quali, ai sensi dell’art.26 del D.L. 90/2014, è prevista la possibilità di prescrivere sei pezzi per ricetta, pagano il ticket dalla terza confezione, nelle seguenti misure:

– euro 0,50 a confezione per quei cittadini titolari dell’esenzione per patologia che appartengono ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 50,000,00 euro purchè NON in possesso delle seguenti esenzioni : E02, E03, E04, E07, E18, E10, E11, E12, E13, F01, G01, G02, V01, V02.

– euro 1,50 a confezione qualora il titolare dell’esenzione per patologia appartenga ad un nucleo familiare con un reddito superiore a 50.000,00 euro.

Note

Per “nucleo familiare” deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall’ interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico (art. 1 del Decreto ministeriale 22/1993).

Per “familiari a carico” si intendono i familiari non fiscalmente indipendenti, vale a dire i familiari per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito inferiore a 2.840,51 euro).

Il reddito complessivo del nucleo familiare è pari alla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo.

Ai fini dell’esenzione per motivi di reddito, è necessario prendere in considerazione il reddito complessivo riferito all’anno precedente.

Il termine “disoccupato” è riferito esclusivamente al cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un’attività di lavoro dipendente e sia iscritto all’Ufficio del lavoro in attesa di nuova occupazione.

Come si esercita il diritto all’esenzione e nuove modalità di verifica 

Nel corso del 2011 sono gradualmente entrate in vigore nelle Regioni le nuove modalità di verifica delle esenzioni per reddito, stabilite dal Decreto Ministeriale 11 dicembre 2009.

Il medico prescrittore (medico di famiglia e pediatra), che possiede la lista degli esenti fornita dal sistema Tessera Sanitaria, all’atto della prescrizione di prestazioni di specialistica ambulatoriale verifica, su richiesta dell’assistito, il diritto all’esenzione (per i codici E01, E03, E04), lo comunica all’interessato e riporta il relativo codice sulla ricetta.

Se l’assistito non risulta nell’elenco degli esenti, il medico annulla con un segno la casella contrassegnata dalla lettera «N» (non esente) presente sulla ricetta. L’assistito, dunque, non deve più apporre nessuna firma sulla ricetta (come accadeva in precedenza e come accade nelle Regioni in cui non sono state ancora recepite le nuove modalità).

Se un assistito ritiene di possedere i requisiti per l’esenzione al ticket per reddito, ma non compare nella lista in possesso del medico, deve rivolgersi alla propria ASL di appartenenza.

In ogni caso, l’esenzione relativa allo stato di disoccupazione (codice E02), deve essere autocertificata annualmente dall’assistito presso la ASL di appartenenza che rilascia un apposito attestato.

Per avere diritto all’esenzione ticket per gravidanza fisiologica, basta comunicare al medico di fiducia la data dell’ultima mestruazione ( per consentire il calcolo dell’età gestazionale). Questi apporrà sulla ricetta del SSR il codice relativo costituito dalla lettera M seguito dalla settimana di gestazione ( es. M07) e, in automatico, saranno esentati quegli esami previsti per l’età gestazionale.

Per la gravidanza a rischio, si ha diritto all’esenzione ( codice M50) dopo aver portato dal medico di fiducia l’attestato della ASL di competenza che si può avere esibendo all’ASL di competenza certificazione di gravidanza a rischio , rilasciato da struttura pubblica o specialista pubblico.

DIAGNOSI PRECOCE TUMORI

 Oltre alle prestazioni diagnostiche attivamente offerte dalle Aziende sanitarie locali nell’ambito delle campagne di screening, il Servizio sanitario nazionale garantisce l’esecuzione gratuita degli accertamenti per la diagnosi precoce di alcuni tumori. In particolare, possono essere eseguiti in esenzione dal ticket:

-la mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in età compresa tra 45 e 69 anni; qualora l’esame mammografico lo richieda sono eseguite gratuitamente anche le prestazioni di secondo livello;

-l’esame citologico cervico-vaginale (PAP Test), ogni tre anni, a favore delle donne in età compresa tra 25 e 65 anni.

Questi screening si effettuano al Consultorio Familiare

Sede                                        indirizzo                          telefono

D.S.43 Via A. De Gasperi 43 081/7051467/63
     

-La colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di età superiore a 45 anni.

Questo screening si effettua presso il Poliambulatorio del D.S.43 Via A. De Gasperi 43, Casoria,

(per i residenti).

 

HIV

Nelle strutture pubbliche, il test anti-HIV, in grado di identificare la presenza di anticorpi specifici che l’organismo produce nel caso in cui entra in contatto con questo virus, è anonimo (come prevede la Legge 135 del 1990 (pdf, 66 Kb)) e gratuito (come specificato dal Decreto ministeriale del 1° Febbraio 1991 (pdf, 100 Kb) e ribadito nell’Intesa Stato, Regioni e Province Autonome del 27 luglio 2011, art. 2) ESENTE DA TICKET.

Il test non è obbligatorio, ma se si sono avuti comportamenti a rischio sarebbe opportuno effettuarlo. Per eseguire il test, nella maggior parte dei Centri, non serve ricetta medica.

Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle stesse condizioni del cittadino italiano.

Il Ministero della Salute ha attivato con Decreto Ministeriale 31 marzo 2008, in accordo con le Regioni e Province Autonome, il sistema nazionale di sorveglianza delle diagnosi delle nuove infezioni da HIV.

Per maggiori informazioni sul test, consulta l’area tematica HIV e AIDS.

  1. B. Le informazioni sopra riportate hanno, come fonte, il sito ufficiale del Ministero della Salute a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti :  http://www.salute.gov.it/

E’ possibile chiedere informazioni anche al Consultorio del D.S.43, Via A. De Gasperi 43, tel.081.7051502/7051463 Dott. Rosario Ferro.

 

ESENZIONE PER PATOLOGIA E PER INVALIDITA’

Per ottenere la tessera di esenzione per patologie il cittadino, munito di tessera sanitaria, codice fiscale, documento rilasciato dallo specialista di struttura pubblica e/o documentazione sanitaria relativa alla patologia, deve rivolgersi all’Ufficio Esenzione ticket del  distretto sanitario.

Per ottenere l’esenzione del ticket, per invalidità, è necessario presentarsi all’Ufficio distrettuale competente con tessera sanitaria, codice fiscale e copia del verbale della Commissione Invalidi.

Hanno diritto all’esenzione, generale o parziale a seconda del grado di invalidità:

  • Gli invalidi di guerra;
  • Gli invalidi del lavoro;
  • Gli invalidi per servizio;
  • Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3;
  • I privi della vista e dell’udito.

 

Qualora l’assistito che ha una esenzione per reddito non risulti negli elenchi in possesso del M.M.G/PLS è necessario che presenti all’Ufficio distrettuale competente la fotocopia della tessera sanitaria, del  codice fiscale, e di un documento di riconoscimento (del dichiarante).

 

Uffici Esenzioni Ticket

Sede                                                   indirizzo                                  telefono

D.S.43- Sportello Unico Distrettuale Via A. De Gasperi 43-Casoria

Via 1° Maggio n°1-Casoria Arpino

081/7051521

081/2586213