La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n.19270/2014, depositata in cancelleria il 12 settembre 2014, spiana la strada al “Decreto del fare”, emanato lo scorso anno dal governo Letta. È stata di fatto sancita la totale impignorabilità della prima casa da parte di Equitalia. La norma è applicabile anche ai procedimenti di espropriazione in corso, anche se messi in atto in un momento precedente alla sua emanazione.
Secondo il nuovo decreto, la prima casa non sarà più pignorabile nelle seguenti eventualità:
- L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale ed il proprietario deve esservi effettivamente residente;
- La casa in questione non deve essere di lusso e rientrare, quindi, nelle categorie catastali A/8 e A/9, ovvero ville, castelli e dimore storiche;
- L’esproprio potrà essere avviato solo nel caso in cui il debito con l’Erario sia superiore a 120.000 euro, a dispetto dei 20.000 euro precedenti. Questo se l’immobile pignorato risulta diverso dalla prima casa o da capannoni industriali.
Infine, la Cassazione ha stabilito che l’esecuzione dell’esproprio può aver luogo solo decorsi 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca, mentre in precedenza bastavano 4 mesi.
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